LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006: Premesso che: il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 – nel recare disposizioni per l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 - all'art. 8-bis:
quanto ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o esterni, dispone il possesso di capacita' adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative (comma 1);
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006: Premesso che: il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 – nel recare disposizioni per l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 - all'art. 8-bis:
quanto ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o esterni, dispone il possesso di capacita' adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative (comma 1);
quanto ai requisiti professionali, prevede che i responsabili e gli addetti di cui al comma 1, debbano essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere, inoltre, in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento, demandando a questa Conferenza l'individuazione degli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi stessi (comma 2);
quanto allo svolgimento di detti corsi, individua esattamente i soggetti deputati alla loro organizzazione (regioni e province autonome, universita', ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o organismi paritetici), dando facolta' a questa Conferenza di individuare altri soggetti (comma 3);
per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, richiede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (comma 4);
dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i responsabili, che per gli addetti di cui al citato comma 1, l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, demandandone gli indirizzi a questa Conferenza (comma 5);
Visto il testo del presente accordo, allegato sub 1, predisposto congiuntamente dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'apporto delle Amministrazioni centrali interessate, come da ultimo perfezionato con il recepimento delle precisazioni richieste dalle regioni con lettera in data 28 ottobre 2005;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso il loro positivo avviso, ai fini del perfezionamento dell'accordo, nel testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto;
Acquisito l'assenso del Governo;
Sancisce accordo
tra il Governo e le regioni e le province autonome nei termini di cui
all'allegato sub 1, parte integrante del presente atto.
Roma, 26 gennaio 2006
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
ALLEGATO I
1.
Corsi di formazione in attuazione dei commi 2, 4 dell’art. 8 bis del
decreto legislativo
626
del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.
I
percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile dei
servizi di prevenzione
e
protezione - RSPP e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione - ASPP
sono
strutturati
in tre moduli (A, B e C), per i cui indirizzi e i requisiti, il presente accordo
ha tenuto conto:
1)
del contesto di riferimento, che è caratterizzato da:
-
elevatissimo numero di persone da formare;
-
forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività
economiche interessati;
-
forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi;
2)
della particolare preparazione richiesta, che ad oggi - pur in mancanza
di indicazioni
specifiche
- fa comunque registrare la maturazione di significative e consolidate
esperienze, che
rendono
necessario prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti
in contesto
lavorativo,
nell’esercizio delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di
conoscenza già acquisito.
In
considerazione di quanto precisato al punto 2), si evidenziano pertanto due
tipologie
di destinatari dei percorsi formativi:
a)
per coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e
ASPP;
b)
per coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni.
Sono
state conseguentemente considerate due tipologie di percorsi:
1)
per la tipologia di cui alla lettera a), i corsi di formazione per RSPP e ASPP,
devono essere sviluppati interamente, attuando i moduli di cui al presente
accordo;
2)
per la tipologia di cui alla lettera b), è previsto l’ esonero dalla
frequenza di alcuni moduli
del
percorso formativo, tenendo conto delle conoscenze acquisite, a seguito delle
esperienze maturate.
1.1. Termine per l’ attivazione dei corsi formativi
Il
termine per l’attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di
mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del nuovo sistema, è di
un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla
Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la
disciplina transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195
del 2003.
2.1
ORGANIZZAZIONE
In
ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti
requisiti:
a)
individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b)
impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro;
c)
numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d)
tenuta del registro di presenza dei “formandi” da parte del soggetto che
realizza il corso;
e)
assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
2.2.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
Per
quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel
privilegiare le metodologie “attive”, che comportano la centralità del
discente nel percorso di apprendimento.
A
tali fini è necessario:
a)
garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative
discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo
prefissato per ogni modulo;
b)
favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a
simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di
valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.
I
percorsi formativi, sono strutturati in tre moduli: A, B e C.
Il
MODULO A) costituisce il corso di base,
per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore.
I contenuti delle attività formative:
a)
sono conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16
gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997), recante individuazione dei
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti
propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
b)
integrano quelle di cui al D.M. 16 gennaio 1997, richiamato alla lettera a).
Detto
modulo è dettagliato in allegato A1
Il
MODULO B) di specializzazione, è il corso
adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del
macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle
due figure professionali di RSPP e di ASPP.
Detto
modulo è dettagliato in allegato A2
Il MODULO C) di
specializzazione per le sole funzioni di RSPP, è il corso
su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali , in attuazione dell’ art. 8 bis, comma 4, del d.lgs.
626/94;
La
sua durata è di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP.
Detto
modulo è dettagliato in allegato A3
2.4
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Quanto
ai criteri di valutazione dei tre moduli A, B e C, si concorda quanto segue:
2.4.1 Il
MODULO A è
il modulo di base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP:
Valutazione:
Al termine di
questo modulo, obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative e
propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono
conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di
accertamento delle conoscenze acquisite.
Tale idoneità,
una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e
relativi alle diverse specializzazioni.
L’elaborazione
delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato da un
Coordinatore/Tutor del corso.
Attestato:
Al termine
del modulo base, è rilasciato un attestato di frequenza che certifica la
frequenza al corso (almeno l’90% del monte
ore) e l’idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di
specializzazione;
Credito
Formativo:
La frequenza
al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo
permanente.
2.4.2. Il
MODULO B di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è obbligatorio per
RSPP e ASPP:
Valutazione. La
valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:
a) Verifiche
Intermedie: durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il
livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturate sia a
test, che come soluzioni di casi;
b) Verifica
finale: tale valutazione si svolge secondo le seguenti modalità, anche in
forma integrata:
- simulazione
obbligatoria, sia per i Responsabili che per gli Addetti al fine di misurare
le competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) in
situazione lavorativa durante l’esecuzione di compiti coerenti con l’attività
dei due diversi ruoli;
- colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati
a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.
L’elaborazione
delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal Coordinatore/Tutor
del corso.
Attestato:
L’esito positivo
della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno all’90% del
monte ore, consente il rilascio, al termine del modulo di specializzazione,
dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
L’attestato dovrà riportare anche il macro-settore di riferimento del corso,
in quanto è solo all’interno del macrosettore interessato che il
“formato” potrà svolgere le funzioni di RSPPP o di ASPP.
Credito Formativo
La frequenza del
modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per
l’eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso
macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l’obbligo
dell’aggiornamento.
2.4.3.
Il MODULO C di specializzazione, è per soli RSPP ed è
inerente la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività
tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali, in attuazione dell’art. 8 bis, comma 4 del d.lgs. 626/94. La
frequenza al modulo C è obbligatoria solo per RSPP.
Valutazioni. La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche
finali:
a) Verifiche
Intermedie: durante lo
svolgimento del modulo C, il livello di apprendimento sarà controllato tramite
verifiche strutturate sia a test, che con metodologie di problem solving (es.
simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi)
b) Verifica
Finale: colloquio obbligatorio e
finalizzao a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali
previste al comma 4, dell’art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, come
integrato dal d.lgs n. 195 del 2003..
Attestato
L’ esito positivo
della verifica finale (colloquio), unitamente a una presenza pari almeno
all’90% del monte ore, consente il rilascio dell’attestato di
frequenza con verifica dell’apprendimento.
Credito Formativo
La frequenza
al modulo C, vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo
permanente.
2.5. CERTIFICAZIONI
L’accertamento
dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche finali, viene
effettuato da una Commissione di docenti interni che formula il proprio giudizio
in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere
alle Regioni e Provincie autonome competenti per territorio..
Gli attestati di
frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di
tali verbali dalle Regioni competenti per territorio, ad esclusione di quelli
rilasciati dai soggetti individuati dall'art. 8 bisdel d.lgs. 626/94, come
integrato dal d.lgs. n. 195 del 2003 e di quelli di cui al punto 4.1 del
presente accordo; Le Regioni e Provincie autonome, in attesa della definizione
del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei
screditi, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
L’insieme degli
attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento conseguiti dai RSPP e
dagli ASPP, potranno essere inseriti nella III sezione “Elenco delle
certificazioni e attestazioni” del libretto formativo, così come definito
all’art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276.
2.6. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI
Il
riconoscimento dell’esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP,
è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del
presente accordo.
2.7.
SPERIMENTAZIONE
In
considerazione dell’elevato gap tematico tra la formazione prevista dal
decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, e quella prevista
dal decreto legislativo n. 195 del 2003, che comporta un processo di formazione
specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa
organizzazione e gestione dei corsi, si conviene, in sede di prima applicazione,
che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviano una sperimentazione che
consenta di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti
in Conferenza Stato-Regioni.
3.
CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL’ART. 8 BIS, COMMA 5, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994
L’art.
8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto
legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli
addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la
partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con
periodicità quinquennale.
In
attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 8 bis, si
conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con
modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai
contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare
riguardo:
a)
al settore produttivo di riferimento;
b)
alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
c)
alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.
La
durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori Ateco di cui ai prospetti del
Modulo B, è così articolata:
1)
per Responsabili SPP :
-
60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 3 – 4 – 5
– 7 (prospetti modulo B);
-
40 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 1 – 2 – 6
– 8 – 9 (prospetti modulo B);
Per
Addetti SPP:
-
28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco (prospetti modulo B)
4.
INDIVIDUAZIONE DI ALTRI SOGGETTI FORMATORI, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 8 BIS, COMMA
3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994, INTRODOTTO DALL’ART. 2 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 195 DEL 2003.
L’
art. 8 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto
dall’art. 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003, quanto allo svolgimento
di detti corsi, individua i soggetti deputati alla loro realizzazione, dando
facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti.
Questa
Conferenza esercita col presente accordo tale prerogativa, dandovi attuazione
con due distinti percorsi.
4.1.
Soggetti formatori che operano a livello nazionale
4.1.1. Con il presente accordo, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 bis
del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n.
195 del 2003, sono individuati i seguenti ulteriori soggetti formatori:
a) le Amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, che -
limitatamente al personale della P. A., sia esso allocato a livello centrale che
dislocato a livello periferico- svolgeranno attività di formazione, valutazione
e certificazione della formazione stessa:
1)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2)
Ministero della salute;
3)
Ministero delle attività produttive;
4)
Ministero dell’interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e
Dipartimento di pubblica sicurezza;
5)
Formez.
Dette
Amministrazioni sono in possesso di requisiti e competenze idonee ad assicurare,
al proprio personale, l’attività formativa di valutazione e di certificazione
richiesta, in quanto si occupano istituzionalmente di sicurezza sul lavoro;
b)
Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio
personale, riconducibili alle seguenti tipologie:
1)
Istituti tecnici industriali;
2)
Istituti tecnici aeronautici;
3)
Istituti professionali per l’industria e l’artigianato;
4)
Istituti tecnici agrari;
5)
Istituti professionali per l’agricoltura;
6)
Istituti tecnici nautici;
7)
Istituti professionali per le attività marinare;
Dette
Istituzioni sono dotate di personale docente in possesso di professionalità
idonee per le attività di formazione, valutazione e certificazione della
formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello delle
Istituzioni scolastiche ed educative in genere;
c)
gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai
sensi dell’art. 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996,
limitatamente ai propri iscritti;
4.1.2.
Il personale docente impiegato per l’attività formativa dalle
predette istituzioni deve possedere esperienza almeno biennale in materia di
prevenzione e sicurezza sul lavoro.
4.1.3.
Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello
nazionale potranno essere individuati, congiuntamente dalle Amministrazioni
statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del
citato comma 3 dell’art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, introdotto dal
d.lgs 195 del 2003.
4.1.4
Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi
anche delle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della
formazione professionale.
4.1.5. Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti
formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al successivo
punto 4.2.2.
4.2.
Altri soggetti formatori
4.2.1. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui
al punto 4.2.2., che operano in ambito regionale, possono svolgere
l’attività formativa di cui al presente accordo. La verifica del possesso di
detti requisiti viene effettuata dalla Regione o Provincia autonoma
territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi.
4.2.2.
Il soggetto che, a livello regionale, intende svolgere i corsi di
formazione di cui al presente accordo deve:
a)
essere accreditato dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende
operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e
Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della
Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166, di cui all’allegato sub B;
b)
dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di
prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c)
dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di
prevenzione e sicurezza sul lavoro
4.2.3. Il soggetto formatore accreditato dalla Regione o Provincia
autonoma interessata può anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla
propria struttura. In tale caso anche i soggetti formatori esterni dovranno
dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e
d) di cui al punto 4.2.2.
Seg. moduli :