LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:   Premesso  che:  il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come  integrato  dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 – nel recare  disposizioni  per  l'individuazione  delle  capacita'  e  dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi   di   prevenzione  e  protezione  dei  lavoratori,  a  norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 - all'art. 8-bis: 

quanto  ai  responsabili  dei servizi di prevenzione e protezione dei  lavoratori  (RSPP)  e  agli  addetti ai servizi di prevenzione e protezione  dei  lavoratori  (ASPP)  sui  luoghi di lavoro, interni o esterni,  dispone  il  possesso di capacita' adeguate alla natura dei rischi  presenti  sul  luogo  di  lavoro  e  relativi  alle attivita' lavorative (comma 1);

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:   Premesso  che:  il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come  integrato  dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 – nel recare  disposizioni  per  l'individuazione  delle  capacita'  e  dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi   di   prevenzione  e  protezione  dei  lavoratori,  a  norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 - all'art. 8-bis: 

quanto  ai  responsabili  dei servizi di prevenzione e protezione dei  lavoratori  (RSPP)  e  agli  addetti ai servizi di prevenzione e protezione  dei  lavoratori  (ASPP)  sui  luoghi di lavoro, interni o esterni,  dispone  il  possesso di capacita' adeguate alla natura dei rischi  presenti  sul  luogo  di  lavoro  e  relativi  alle attivita' lavorative (comma 1);

quanto  ai  requisiti professionali, prevede che i responsabili e gli  addetti  di  cui  al  comma  1, debbano essere in possesso di un titolo  di  studio  non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore  ed  essere,  inoltre,  in  possesso  di  un  attestato  di frequenza   a   specifici   corsi   di   formazione,   con   verifica dell'apprendimento,  demandando  a questa Conferenza l'individuazione degli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi stessi (comma 2);

quanto  allo  svolgimento di detti corsi, individua esattamente i soggetti  deputati  alla  loro  organizzazione  (regioni  e  province autonome,  universita',  ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale,  Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore della  pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di lavoro  o  dei  lavoratori  o organismi paritetici), dando facolta' a questa Conferenza di individuare altri soggetti (comma 3);

per  lo  svolgimento  della funzione di responsabile del servizio prevenzione  e  protezione,  oltre  ai  requisiti  di cui al comma 2, richiede  il  possesso  di  un  attestato  di frequenza, con verifica dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione in materia di prevenzione  e  protezione  dei  rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale,   di   organizzazione   e   gestione  delle  attivita' tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (comma 4);

dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i responsabili, che  per gli addetti di cui al citato comma 1, l'obbligo di frequenza di  corsi  di  aggiornamento,  demandandone  gli  indirizzi  a questa Conferenza (comma 5); 

Visto  il  testo  del presente accordo, allegato sub 1, predisposto congiuntamente  dai  rappresentanti  delle  regioni  e delle province autonome  e  dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'apporto  delle Amministrazioni centrali interessate, come da ultimo perfezionato  con  il  recepimento delle precisazioni richieste dalle regioni con lettera in data 28 ottobre 2005;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato  che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i  presidenti  delle regioni e delle province autonome hanno espresso il  loro  positivo  avviso, ai fini del perfezionamento dell'accordo, nel testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto;

Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce accordo

tra il Governo e le regioni e le province autonome nei termini di cui

all'allegato sub 1, parte integrante del presente atto.

Roma, 26 gennaio 2006

Il presidente: La Loggia 

Il segretario: Carpino


 

ALLEGATO I

Il presente accordo costituisce attuazione del citato art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, dando seguito a quanto lo stesso dispone sia ai commi 2, 4 e 5, in ordine ai corsi di formazione, sia al comma 3, in ordine all’ esercizio della facoltà di questa Conferenza di individuazione di soggetti formatori ulteriori rispetti a quelli espressamente individuati nello stesso comma.

 

1. Corsi di formazione in attuazione dei commi 2, 4 dell’art. 8 bis del decreto legislativo

626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.

 

I percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione 

e protezione - RSPP e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione - ASPP sono

strutturati in tre moduli (A, B e C), per i cui indirizzi e i requisiti, il presente accordo ha tenuto conto:

 

1) del contesto di riferimento, che è caratterizzato da:

- elevatissimo numero di persone da formare;

- forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati;

- forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi;

 

2) della particolare preparazione richiesta, che ad oggi - pur in mancanza di indicazioni

specifiche - fa comunque registrare la maturazione di significative e consolidate esperienze, che

rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesto

lavorativo, nell’esercizio delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenza già acquisito.

 

In considerazione di quanto precisato al punto 2), si evidenziano pertanto due tipologie

di destinatari dei percorsi formativi:

a) per coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP;

b) per coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni.

 

Sono state conseguentemente considerate due tipologie di percorsi:

1) per la tipologia di cui alla lettera a), i corsi di formazione per RSPP e ASPP, devono essere sviluppati interamente, attuando i moduli di cui al presente accordo;

2) per la tipologia di cui alla lettera b), è previsto l’ esonero dalla frequenza di alcuni moduli

del percorso formativo, tenendo conto delle conoscenze acquisite, a seguito delle esperienze maturate.

 

1.1. Termine per l’ attivazione dei corsi formativi

Il termine per l’attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003.

 


2. INDIRIZZI E REQUISITI DEI CORSI

 

2.1 ORGANIZZAZIONE

In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;

b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;

d) tenuta del registro di presenza dei “formandi” da parte del soggetto che realizza il corso;

e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

 

2.2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie “attive”, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

 

A tali fini è necessario:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

 

2.3 ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

I percorsi formativi, sono strutturati in tre moduli: A, B e C.

 

Il MODULO A) costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore. I contenuti delle attività formative:

a) sono conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997), recante individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

b) integrano quelle di cui al D.M. 16 gennaio 1997, richiamato alla lettera a).

Detto modulo è dettagliato in allegato A1

 

Il MODULO B) di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.

Detto modulo è dettagliato in allegato A2

 

Il MODULO C) di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, è il corso su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali , in attuazione dell’ art. 8 bis, comma 4, del d.lgs. 626/94;

La sua durata è di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP.

Detto modulo è dettagliato in allegato A3

 

2.4 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Quanto ai criteri di valutazione dei tre moduli A, B e C, si concorda quanto segue:

 

2.4.1 Il MODULO A è il modulo di base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP:

 

Valutazione:

Al termine di questo modulo, obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite.

 

Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni.

 

L’elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato da un Coordinatore/Tutor del corso.

 

Attestato:

Al termine del modulo base, è rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno l’90% del monte ore) e l’idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di specializzazione;

 

 

 

Credito Formativo:

La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

 

2.4.2. Il MODULO B di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è obbligatorio per RSPP e ASPP:

 

Valutazione. La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:

a) Verifiche Intermedie: durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturate sia a test, che come soluzioni di casi;

b) Verifica finale: tale valutazione si svolge secondo le seguenti modalità, anche in forma integrata:

- simulazione obbligatoria, sia per i Responsabili che per gli Addetti al fine di misurare le competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) in situazione lavorativa durante l’esecuzione di compiti coerenti con l’attività dei due diversi ruoli;

- colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.

 

L’elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal Coordinatore/Tutor del corso.

 

Attestato:

L’esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno all’90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del modulo di specializzazione, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. L’attestato dovrà riportare anche il macro-settore di riferimento del corso, in quanto è solo all’interno del macrosettore interessato che il “formato” potrà svolgere le funzioni di RSPPP o di ASPP.

 

Credito Formativo

La frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l’eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento.

 

2.4.3. Il MODULO C di specializzazione, è per soli RSPP ed è inerente la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell’art. 8 bis, comma 4 del d.lgs. 626/94. La frequenza al modulo C è obbligatoria solo per RSPP.

 

Valutazioni. La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:

 

a) Verifiche Intermedie: durante lo svolgimento del modulo C, il livello di apprendimento sarà controllato tramite verifiche strutturate sia a test, che con metodologie di problem solving (es. simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi)

b) Verifica Finale: colloquio obbligatorio e finalizzao a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali previste al comma 4, dell’art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal d.lgs n. 195 del 2003..

 

Attestato

L’ esito positivo della verifica finale (colloquio), unitamente a una presenza pari almeno all’90% del monte ore, consente il rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.

 

Credito Formativo

La frequenza al modulo C, vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

 

2.5. CERTIFICAZIONI

L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche finali, viene effettuato da una Commissione di docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Provincie autonome competenti per territorio..

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati dall'art. 8 bisdel d.lgs. 626/94, come integrato dal d.lgs. n. 195 del 2003 e di quelli di cui al punto 4.1 del presente accordo; Le Regioni e Provincie autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei screditi, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

L’insieme degli attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento conseguiti dai RSPP e dagli ASPP, potranno essere inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo, così come definito all’art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276.

 


 

2.6. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI

 

Il riconoscimento dell’esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo.

 

2.7. SPERIMENTAZIONE

In considerazione dell’elevato gap tematico tra la formazione prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, e quella prevista dal decreto legislativo n. 195 del 2003, che comporta un processo di formazione specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviano una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni.

 

 

3. CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL’ART. 8 BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994

 

L’art. 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.

 

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:

a) al settore produttivo di riferimento;

b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;

c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

 

 

La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori Ateco di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata:

1) per Responsabili SPP :

- 60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 3 – 4 – 5 – 7 (prospetti modulo B);

- 40 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 1 – 2 – 6 – 8 – 9 (prospetti modulo B);

 

Per Addetti SPP:

- 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco (prospetti modulo B)

 

4. INDIVIDUAZIONE DI ALTRI SOGGETTI FORMATORI, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 8 BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994, INTRODOTTO DALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 2003.

 

L’ art. 8 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003, quanto allo svolgimento di detti corsi, individua i soggetti deputati alla loro realizzazione, dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti.

 

Questa Conferenza esercita col presente accordo tale prerogativa, dandovi attuazione con due distinti percorsi.

 

 

4.1. Soggetti formatori che operano a livello nazionale

 

4.1.1. Con il presente accordo, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, sono individuati i seguenti ulteriori soggetti formatori:

 

a) le Amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, che - limitatamente al personale della P. A., sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico- svolgeranno attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa:

1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) Ministero della salute;

3) Ministero delle attività produttive;

4) Ministero dell’interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza;

5) Formez.

Dette Amministrazioni sono in possesso di requisiti e competenze idonee ad assicurare, al proprio personale, l’attività formativa di valutazione e di certificazione richiesta, in quanto si occupano istituzionalmente di sicurezza sul lavoro;

 

b) Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie:

1) Istituti tecnici industriali;

2) Istituti tecnici aeronautici;

3) Istituti professionali per l’industria e l’artigianato;

4) Istituti tecnici agrari;

5) Istituti professionali per l’agricoltura;

6) Istituti tecnici nautici;

7) Istituti professionali per le attività marinare;

Dette Istituzioni sono dotate di personale docente in possesso di professionalità idonee per le attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche ed educative in genere;

 

c) gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996, limitatamente ai propri iscritti;

 

4.1.2. Il personale docente impiegato per l’attività formativa dalle predette istituzioni deve possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

 

4.1.3. Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati, congiuntamente dalle Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del citato comma 3 dell’art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, introdotto dal d.lgs 195 del 2003.

4.1.4 Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi anche delle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale.

4.1.5. Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al successivo punto 4.2.2.

 

4.2. Altri soggetti formatori

 

4.2.1. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.2.2., che operano in ambito regionale, possono svolgere l’attività formativa di cui al presente accordo. La verifica del possesso di detti requisiti viene effettuata dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi.

 

4.2.2. Il soggetto che, a livello regionale, intende svolgere i corsi di formazione di cui al presente accordo deve:

a) essere accreditato dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166, di cui all’allegato sub B;

b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

 

4.2.3. Il soggetto formatore accreditato dalla Regione o Provincia autonoma interessata può anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura. In tale caso anche i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al punto 4.2.2.

 

Seg. moduli :